(massima n. 1)
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede(rebbe)che l'indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, in quanto - posto che sussiste una netta differenza fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi di due tipi del medesimo fenomeno, aventi però peculiari caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili all'altro - le situazioni poste a raffronto non sono comparabili, ed in quanto la tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino non è vulnerata dall'esistenza di una norma che per una particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima.