(massima n. 1)
L'art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della «vendita con spedizione», mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa «una vendita con consegna all'arrivo». La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della «vendita con spedizione», perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.