(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice č tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all'ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerositā del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, omettendo completamente le suddette verifiche, aveva riconosciuto la tutela reale in favore di una giornalista adibita a un ufficio di corrispondenza all'estero come collaboratrice fissa, sulla base della semplice constatazione che il datore di lavoro non aveva provato il venir meno dell'esigenza di tale figura professionale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017).