(massima n. 1)
Con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell'art. 1510 c.c.; la proprietà della stessa ed il rischio del suo perimento si trasferiscono all'acquirente. Ne consegue che l'assicuratore del venditore, se indennizza il proprio assicurato per il fatto verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga male, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno.