(massima n. 1)
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel genus il trasferimento della proprietą al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltą di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.