(massima n. 1)
Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l'ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia stata data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l'inoltro all'acquirente. Ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, č quello in cui č avvenuta la detta consegna.