(massima n. 1)
In tema di responsabilitą dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attivitą, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad escludere la responsabilitą del custode della linea elettrica per la folgorazione occorsa ad un proprio dipendente durante un intervento di riparazione, il fatto che il materiale - cd. "cavallotto" - all'origine del sinistro fosse stato dimenticato sulla linea elettrica da un appaltatore dello stesso custode). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2015).