(massima n. 2)
Come l'attore può, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., proporre - senza incorrere in preclusioni - domande ed eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, deve ritenersi che, secondo un'interpretazione in armonia con i precetti costituzionali e con il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio, sia analogamente ammissibile la formulazione di nuove eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, in conseguenza della produzione documentale effettuata dalla controparte, all'esito della quale rimanga introdotta una situazione diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti difensivi della medesima.