(massima n. 1)
In materia di determinazione del reddito d'impresa, č legittimo, ai sensi dell'art. 92 (giā 59) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (che dispone che la valutazione delle rimanenze finali vada effettuata raggruppandole per categorie omogenee per natura e valore), calcolare le rimanenze finali dei prodotti ortofrutticoli in base agli acquisti effettuati in un periodo non superiore a quello di durata delle merci e non giā nell'intero periodo di imposta, in considerazione dell'alta deperibilitā e della rapida rotazione di tali merci. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio sez. dist. Latina, 07/05/2008)