(massima n. 1)
Con riguardo a vendita effettuata dal fallito, l'esperibilitą dell'azione revocatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (inclusa la notevole sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene), non trova ostacolo nell'inserimento in detto contratto di patto di riscatto, a norma dell'art. 1500 c.c., trattandosi di clausola aggiuntiva, la quale non tocca la natura e gli effetti del contratto stesso (salva restando la facoltą del curatore, ove difettino quei requisiti, di esercitare il riscatto, subentrando nel diritto spettante al fallito).