(massima n. 1)
In tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dall'art. 1, comma primo, lettera h, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che l'art. 3, comma primo, del d.l. 9 dicembre 1986, n. 833 (convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l'esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge reg. istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 6 Aprile 2004)