(massima n. 1)
Il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dei fabbricati rurali - che il d. lgs n. 504 del 1992, istitutivo dell'I.C.I., non assoggetta ad autonoma tassazione, in quanto la redditivitā facente capo a tali costruzioni č compresa nel reddito dei terreni agricoli, ossia dei terreni adibiti all'esercizio delle attivitā agricole indicate nell'art. 2135 cod. civ., ivi inclusa l'attivitā di coltivazione dei funghi, giusta la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 126 del 1985 - non č ricavabile dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta (e quindi essenzialmente dal TUIR, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986), bensė dalle disposizioni specificamente inerenti all'I.C.I., e precisamente dagli artt. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 9, commi 3 e 3 bis , del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, disposizioni che, ai fini dell'esenzione e con riferimento agli anni 1993 e 1994, non ponevano alcuna distinzione riferibile al profilo soggettivo dell'imprenditore agricolo (persona fisica o societā e, fra queste, societā di persone o di capitali), valutabile, invece, in tema d'imposizione diretta del reddito agrario o dominicale, ma contemplavano unicamente la "ruralitā" dei fabbricati, desunta dall'essere strumentali all'attivitā agricola, e, per i terreni, il fatto di essere compresi in aree montane o collinari esenti, normativamente delimitate (art. 7, co.1, lett. h), d.lgs. n. 504 del 1992). Solo per le annualitā d'imposta posteriori all'entrata in vigore dell'art. 58, co.2, del d. lgs. n. 446 del 1997 - norma non retroattiva - la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale č stata ristretta, ai fini dell'esenzione dall'I.C.I., alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Brescia, 22 Settembre 2003).