(massima n. 1)
In tema di società per azioni, la possibilità di riscuotere il dividendo delle azioni richiede - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 (tuttora applicabile ove si tratti di società non ammesse alla gestione accentrata e per titoli concretamente emessi) - il necessario possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o di una procedura di "transfert". Ne consegue che, ove il titolo sia stato ceduto prima della riscossione del dividendo già maturato, quest'ultimo può essere incassato - restando estranea la società agli eventuali accordi tra acquirente e venditore in ordine all'attribuzione del dividendo - solo dall'acquirente del titolo e non più dal cedente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, al momento dell'esigibilità del credito, il venditore risultasse iscritto nel libro dei soci. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 15/04/2006).