(massima n. 1)
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo la sopravvenuta composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilitą di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell'accordo transattivo.