(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1896 c.c., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilitą del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessitą di una manifestazione di volontą delle parti e malgrado un'eventuale volontą contraria, restando esclusa ogni possibilitą per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.