(massima n. 1)
Nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalitą fissate dall'art. 20, comma 2, richiamato dall'art. 53, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall'Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) č certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilitą processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 19 Febbraio 1998).