(massima n. 1)
In tema di I.R.P.E.F., nell'ipotesi in cui il reddito riveniente dai canoni di affitto dell'azienda non possa considerarsi conseguito nell'esercizio dell'impresa, essendo quella affittata l'unica azienda di cui è titolare il proprietario (art. 81, primo comma, lett. h, del D.P.R. n. 917 del 1986), quest'ultimo non può portare in deduzione, quali costi inerenti alla produzione del reddito, le spese sostenute inizialmente per la ristrutturazione degl'immobili aziendali e per rendere l'azienda utilizzabile da parte dell'affittuario, sia perché non vi è più un reddito d'impresa, avendo il proprietario perduto la qualità d'imprenditore, sia perché si tratta di spese straordinarie che, realizzando un incremento di valore degl'immobili, hanno natura patrimoniale e non reddituale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 11 Settembre 2000).