(massima n. 1)
Ai fini dell'esclusione dalla soggezione all'imposta comunale sugli immobili ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il carattere rurale dei fabbricati, che va stabilito alla stregua della disciplina del catasto in materia, va riconosciuto a tutte le costruzioni strumentali alle attivitą agricole di cui all'art.
29 del t.u.i.r., ovvero destinate all'agriturismo o alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 - emanato nell'esercizio della delega conferita con l'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, disposizione che, modificando l'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha mantenuto fermo il requisito dell'asservimento dell'immobile ad un fondo limitatamente all'edilizia abitativa, assegnando rilievo, per gli altri fabbricati, soltanto alla destinazione ad una delle finalitą suindicate. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bologna, 21 Ottobre 2003).