(massima n. 1)
L'esenzione dall'ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, non spetta per l'immobile di proprietā di un console onorario il quale lo abbia messo a disposizione dello Stato estero per finalitā verosimilmente lucrative, in quanto la stessa č subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attivitā di assistenza o di altre ad esse equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attivitā da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitā commerciali.