(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 66, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita; pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia negato la deducibilitą delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest'ultima ha avuto luogo "pro soluto" anziché "pro solvendo", secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi (ad esempio, il prezzo stimato del credito rispetto al suo valore nominale), che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definitiva, né preclude al giudice di merito l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie.