(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, per la deducibilitā delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, č tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimitā. (rigetta, Comm. Trib. Reg. della Campania, 10/01/2013).