(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, effettuate successivamente alla chiusura del conto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, R.D. n. 267 del 1942, qualora siano state effettuate da terzi, i quali non siano debitori dell'imprenditore, allo scopo di adempiere l'obbligazione del fideiussore dell'imprenditore fallito, ovvero dal fideiussore di quest'ultimo, al fine di adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.21237