(massima n. 1)
Gli interessi compensativi, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnati all'altra parte, prima di ricevere da questa la controprestazione, sono dovuti indipendentemente dal fatto che il rifiuto del debitore ad adempiere la propria obbligazione pecuniaria sia o meno giustificato, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il creditore non abbia avuto nel frattempo, il godimento dei frutti della cosa.