(massima n. 1)
In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio e ai fini dell'applicabilitą, ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata "in pił di diciotto mesi" dall'ultimo comma dell'art. 15, ricorre soltanto se la durata dell'operazione di finanziamento - che va desunta dal contenuto del negozio nel complesso di tutte le clausole contrattuali - supera di almeno un giorno i diciotto mesi. Pertanto, il beneficio non č applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento superiore a diciotto mesi, contengano una clausola che consenta al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima stabilita dalla norma, atteso che tale pattuizione, al pari della clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell'azienda o istituto di credito, viene a privare l'operazione della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice.