(massima n. 1)
Gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dell'art. 1499 c.c., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo, cioč, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione, ed essi quindi, attesala loro peculiare finalitą, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquiditą ed esigibilitą del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitivitą.