(massima n. 1)
Non č configurabile nell'ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imponga la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell'indennitā sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che preveda un siffatto obbligo per il recedente. (Nella specie, la S.C., in mancanza di previsione negoziale contemplante un obbligo di preavviso, o di indennitā sostitutiva, per l'ipotesi di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia, ha cassato la sentenza di merito che, includendo nel computo dell'indennitā sostituiva anche le provvigioni maturate dall'agente nel rapporto accessorio, aveva di fatto applicato a quest'ultimo la discipina dettata per quello di agenzia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2012).