(massima n. 1)
Gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., sono dovuti, a favore del venditore, sul prezzo non ancora corrispostogli, sempreché l'acquirente abbia gią consegnato il possesso della cosa oggetto della vendita e questa sia produttiva di frutti naturali o civili o altri proventi, mirando la norma a compensare il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata all'acquirente prima di ricevere il prezzo.