(massima n. 1)
In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 , primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ. (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 19 Dicembre 2002).