(massima n. 1)
Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della l. n. 55 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), l'assenso al subappalto del committente non implica l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltą di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalitą del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2013).