(massima n. 1)
L'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, che riconosce il diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, e può anche agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato (e tale intervento presenta i connotati dell'intervento autonomo), pur se il pregiudizio lamentato può trovare ristoro, per il principio di unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.