(massima n. 1)
In materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risoluzione dando rilievo alla volontà delle parti espressa nella formula contrattuale affitto di "nuda terra" e nella tacita rinnovazione del contratto alla scadenza, quando già la destinazione a foraggere e pascolo era stata impressa al terreno, oltre che alla coincidenza di tale destinazione con la normale destinazione di terreni similari nella zona). (Rigetta, App. Messina, 27 Settembre 2002).