(massima n. 1)
In tema di compravendita immobiliare, qualora la proprietà dell'immobile oggetto del contratto sia trasferita immediatamente all'acquirente, unitamente al possesso del bene, con rinvio dell'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, voluto dalle parti solo per dare forma pubblica all'avvenuto trasferimento, dal momento della consegna maturano gli interessi legali compensativi previsti dall'art. 1499 c.c. ma non anche la loro esigibilità, che sorge in funzione di concorso alla realizzazione dell'equilibrio economico tra le diverse posizioni contrattuali solo quando diviene esigibile il credito principale cui essi accedono; ne consegue che, prima di tale secondo momento, i predetti interessi non possono essere richiesti e non può perciò iniziare a decorrere il relativo termine prescrizionale.