(massima n. 1)
In tema di IRPEG, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", che consente la deduzione delle rinunce ai crediti nei confronti della società partecipata, effettuate a copertura di perdite di quest'ultima, per la parte che eccede il suo patrimonio netto risultante dopo la copertura, non possono essere portati in deduzione dalla società partecipante i valori non fiscalmente deducibili della partecipata, atteso che un costo fiscalmente indeducibile a carico della società partecipata (e perciò recuperato a tassazione) non può divenire deducibile per la società partecipante, con conseguente mancata applicazione (di fatto) della normativa fiscale, solo in virtù dell'avvenuta integrale copertura, da parte sua, della perdita della partecipata.