(massima n. 1)
Il luogo di pagamento del prezzo indicato dall'art. 1498, ultimo comma, c.c. nel domicilio del venditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., è sostituito dal luogo in cui; a norma dell'art. 44 della legge cambiaria va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore-creditore, a emettere tratte a copertura del credito per il prezzo prevede tale modalità di pagamento con carattere esclusivo, mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, giacché, in tal caso quella modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale.