(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'assegno di confine per lavoro prestato nelle zone di frontiera da residenti nel territorio dello Stato non è soggetto a tassazione, non per esclusione della natura retributiva, ma per applicazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, - che prevedeva l'esenzione per tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via esclusiva e continuativa all'estero - estesa a quei soggetti dall'art. 38, comma 3, della L. n. 146 del 1998, a prescindere dalla finalità, indennitaria o assistenziale, per cui è corrisposto. Ciò, tuttavia, sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, perché, per il periodo successivo, a seguito dell'abrogazione del citato comma 3 dell'art. 3 ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del D.Lgs. n. 314 del 1997, la fattispecie è regolata dall'art.
48 (ora art. 51, comma 8) del TUIR, secondo il quale gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, ed ove sia prevista la corresponsione di una indennità di base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base, nella misura del 50 per cento.