(massima n. 1)
Si dą luogo alla configurabilitą di un errore sulla norma tributaria - rilevante, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini di escludere l'applicazione delle sanzioni non penali che normalmente si ricollegano alla violazione commessa dal contribuente - nelle ipotesi in cui le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione stessa (nella specie: relativa alla determinazione del reddito di lavoro dipendente) dipendano dalla presenza di un orientamento giurisprudenziale (solo successivamente superato) escludente l'assoggettamento a tassazione del provento e dal conseguente mancato assoggettamento a ritenuta da parte del datore di lavoro (Fattispecie in tema di corresponsione al dipendente di un'azienda di credito, in occasione del trasferimento ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione e per "diaria", nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lombardia 16 marzo 1998).