(massima n. 1)
In tema di I.R.P.E.F., il capitale corrisposto da una compagnia di assicurazioni ad un proprio dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in forza della liquidazione di una polizza individuale di assicurazione sulla vita stipulata dalla compagnia in qualità di assicuratore, e non come datore di lavoro, è esente da imposizione diretta in quanto sottoposto al prelievo alla fonte, sostitutivo di ogni altra imposta; esso non può essere sottoposto al regime fiscale del trattamento di fine rapporto, non trovando la propria causa nel rapporto di lavoro, ma in quello distinto di assicurazione, e ciò anche nel caso in cui l'onere dei premi assicurativi sia stato sopportato dalla stessa compagnia, in quanto in tal caso l'oggetto del compenso in natura che si aggiunge alla retribuzione non è costituito dal capitale erogato a fine rapporto, ma dai premi assicurativi versati di anno in anno, sia pure figurativamente, in favore del dipendente. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Verona, 17 Settembre 2003).