(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il "premio di fedeltą ", che il datore di lavoro sia solito erogare ai dipendenti quando raggiungano una determinata anzianitą di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra nelle previsioni dell'art.
48 secondo comma lett. f) del D.P.R. n. 917 del 1986, e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso erogazione liberale usuale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 20 marzo 1997).