(massima n. 1)
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalitą di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma 3, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalitą di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498, ultimo comma, c.c.