(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il premio di fedeltą, corrisposto da una banca ad un proprio dipendente per la prestazione di venticinque anni consecutivi di servizio, va assoggettato ad IRPEF, ai sensi del primo comma, dell'art.
48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non rientrando tra "le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalitą dei dipendenti o di categorie di dipendenti", che ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del citato D.P.R. non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. (cassa e decide nel merito, Comm.Trib. Centrale, 9 ottobre 1996).