(massima n. 1)
La corresponsione ai propri dipendenti di prodotti dell'azienda (nella specie, detersivi) non commerciabili, perché alterati o di qualitą inferiore per difetti di produzione o contenuti in confezioni danneggiate, non costituisce erogazione soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, atteso che la distribuzione di tali prodotti, non aventi alcun valore per l'azienda produttrice, non trova causa nel rapporto di lavoro, essendo finalizzata allo smaltimento di rifiuti che altrimenti costituirebbe una voce passiva per l'azienda medesima, e tenuto altresģ conto che a tale distribuzione corrisponde non un depauperamento ma un arricchimento del patrimonio della datrice di lavoro, mentre non rileva che la stessa distribuzione sia regolata da contratti aziendali, ove questi, senza creare un obbligo di erogazione a carico dell'azienda ma per evitare discriminazioni a danno di qualche dipendente, si limitino a stabilire che le erogazioni avvengano a scadenze fisse e in misura eguale per tutti. (cassa con rinvio, Trib. Frosinone, 20 ottobre 1989).