(massima n. 1)
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, dovuto ad assenze per più malattie o per unica malattia che si manifesti in modo discontinuo o irregolare, ove il contratto collettivo preveda il cosiddetto termine esterno entro il quale non deve verificarsi più di un certo numero di giorni di assenza, entro il medesimo periodo i plurimi episodi morbosi possono essere sommati tra loro allo scopo di riscontrare se superino o meno il termine di durata della assenza massima. In pendenza di tale termine, il contratto non può risolversi per recesso del datore di lavoro correlato al raggiungimento del limite di età da parte del lavoratore - e non configurata contrattualmente come causa di risoluzione automatica del rapporto stesso -, essendo necessario che il preavviso di licenziamento dovuto dal datore medesimo al raggiungimento della detta età rimanga sospeso durante il periodo di comporto per malattia, con la conseguenza che in tale ipotesi la cessazione del rapporto è ritardata fino alla scadenza del periodo stesso, ove il lavoratore non sia guarito prima, rimanendo l'intimato licenziamento temporaneamente inefficace fino a tale termine ultimo. (rigetta, Trib. Genova, 15 luglio 1992).