(massima n. 1)
Nella compravendita di cose mobili da trasportare (cosiddetta vendita da piazza a piazza), il pagamento del prezzo deve avvenire, in mancanza di patto od uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore; questo luogo, pertanto, va considerato come locus destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.