(massima n. 1)
In tema di IRPEF, il compenso - di natura indennitaria - percepito dai vice pretori onorari (contemplati dall'art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 4 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47, comma 1, lett. f), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'"esercizio di pubbliche funzioni". Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che l'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nell'integrare la norma citata, abbia fatto riferimento a particolari figure di magistrati "non di carriera" (membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza) espletanti attività giudiziaria in modo continuativo (anche se a tempo determinato), poiché ciò non altera la portata applicativa della prima parte della norma, nella quale pacificamente va inclusa la figura del vice pretore, quale magistrato onorario esercente una pubblica funzione, restando irrilevante che questa sia esercitata in modo non continuativo e non sia riconducibile all'ambito del rapporto di lavoro dipendente. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Piemonte 22 maggio 2001).