(massima n. 1)
I giudici di pace sono funzionari onorari e godono di un trattamento economico avente natura indennitaria e non corrispettiva, in assenza di un rapporto professionale di servizio. Ne consegue che la giurisdizione per le controversie relative al loro trattamento economico va stabilita in relazione alla posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e che, in particolare, va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario quando l'interessato faccia valere il diritto a conseguire un'indennitą predeterminata con legge, quale (come nella specie) l'indennitą cosiddetta giudiziaria prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27 e spettante ai magistrati togati. (regola giurisdizione)