(massima n. 1)
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in quanto, presupponendo una pattuizione, dette somme non possono essere esentate dall'imposta ai sensi dell'art. 48, comma 2, del detto decreto, quali "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore.