(massima n. 1)
In tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi gią assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria, 20/04/2011).