(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non giā in senso oggettivo, bensė in rapporto all'attivitā dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalitā č "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalitā) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilitā (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attivitā aziendale. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 17 Maggio 2001).