(massima n. 1)
Poiché l'inesistenza della "causa debendi" č un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore. (Rigetta, App. Bologna, 11 Aprile 2002).