(massima n. 2)
In tema di ICI, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 22/08/2005)